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SV2 2026 38

Entscheide Obergericht

Graubünden · 2026-07-16 · Italiano GR
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 / 7

rilevato il valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00, nonché il fatto che non è

prevista la composizione di cinque giudici, nel caso in esame è competente il

Giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. a LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA),

litigiosa è unicamente la questione atta a stabilire se il ricorrente abbia fatto

fronte all’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI,

a mente di detto disposto di legge, il dipendente, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunica

di averlo surrogato nella procedura,

di norma, non viene richiesto al dipendente di avviare un’esecuzione o di

intentare un’azione legale contro il datore di lavoro in corso di rapporto di lavoro;

la persona assicurata è tuttavia tenuta ad adottare ulteriori misure, qualora si

tratti di importi salariali notevoli e debba concretamente prevedere una perdita

di salario; infatti, anche per il periodo precedente alla risoluzione del rapporto di

lavoro, non è ammissibile che la persona assicurata, senza un motivo valido,

non intraprenda per un periodo prolungato azioni legali per ottenere il

pagamento degli stipendi arretrati, nonostante debba concretamente aspettarsi

la perdita dei salari dovuti (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_820/2019

del 29 aprile 2020 consid. 4.3.1, 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1

con rinvii, 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2; Direttiva LADI II

[Prassi LADI II] della Segreteria di Stato dell’economia [SECO], [stato al 1°

luglio 2024], B36).

del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei

provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per tutelare le proprie

pretese; per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza possa essere

versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i

quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione e

fallimento; in altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse

(cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025

consid. 2.3 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, entrambe con

rinvii).

la persona assicurata adempie dunque il suo obbligo di ridurre il danno se risulta

verosimile che, entro un termine ragionevole, ha segnalato in modo chiaro la

E. 4 / 7

sua seria intenzione di far valere i crediti salariali (mediante solleciti scritti,

precetti esecutivi, ecc.; cfr. Direttiva LADI II, B35 segg.),

una persona assicurata che è a conoscenza delle difficoltà finanziarie del

proprio datore di lavoro e che ha rescisso il rapporto di lavoro ha un motivo in

più per far valere immediatamente e coerentemente i propri crediti salariali

arretrati in via di esecuzione e, se necessario, adendo le vie giudiziali (cfr.

sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 26 4 del 23

giugno 2026 consid. 3.4),

giusta la Direttiva LADI II (B38), la cassa di disoccupazione giudica con più

severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno intrapresi dalla

persona assicurata dopo la risoluzione del contratto di lavoro, soprattutto la

rapidità con cui intraprende tali sforzi,

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la persona assicurata non può

aspettare diversi mesi prima di intentare un'azione legale contro l’ex datrice di

lavoro risp. adire la via d’esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale

8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2; cfr. anche sentenza del Tribunale

d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 25 35 del 15 gennaio 2026 consid. 3.3),

nel caso concreto, dopo lo scioglimento del contratto di lavoro (stipulato il 31

gennaio 2024 tra B._____ SA e il ricorrente) avvenuto il 30 novembre 2024, il

ricorrente, a più riprese, ha sollecitato l’ex datrice di lavoro al versamento delle

pretese salariali ancora pendenti (cfr. act. C.11),

con convenzione del 10 aprile 2025, è stata poi regolata formalmente la

liquidazione del credito salariale del ricorrente pari a CHF 8'239.40; detta

convenzione – che vale quale riconoscimento formale del debito ai sensi dell’art.

82 LEF – prevede il versamento di rate mensili per un importo minimo di CHF

1'000.00 entro il giorno 15 di ogni mese e la prima volta il 15 aprile 2025; in caso

di mancato rispetto delle clausole stipulate risp. di ritardi relativi ai versamenti,

la convenzione prevede espressamente la nullità della cifra 3 della stessa (“Con

l’ossequio del punto sopraccitato, viene tacitata ogni e qualsiasi pretesa delle

parti derivante dal rapporto di lavoro di cui al punto A, nulla escluso, né

eccettuato”), nonché la possibilità per le parti di agire presso le sedi idonee (cfr.

act. C.13 “CONVENZIONE”),

non essendo stato effettuato il versamento della rata mensile entro il 15 aprile

2025, venendo pertanto a cadere la cifra 3 della convenzione, il ricorrente, al

più tardi da questo momento, avrebbe dovuto intentare immediatamente

E. 5 / 7

un’esecuzione forzata oppure un’altra azione legale nei confronti dell’ex datrice

di lavoro e non attendere fino al 17 luglio 2025 (cfr. act. C.6),

anche volendo ammettere, come dichiara il ricorrente, che la convenzione qui

in esame gli sia stata riconsegnata firmata unicamente il 25 aprile 2025, non si

può giungere ad un giudizio differente, posto che, al più tardi il 28 aprile 2025,

il ricorrente sapeva che il versamento della rata mensile non era avvenuto (cfr.

act. C.11 e-mail di C._____ a D._____),

in ogni caso, l’attesa di oltre sette mesi dallo scioglimento del contratto di lavoro

per presentare una domanda d’esecuzione – nonostante B._____ SA abbia

fatto dei pagamenti rateali – è da considerare eccessiva; ciò, in particolare,

ritenuto che dopo lo scioglimento del contratto di lavoro, B._____ SA, a più

riprese, non faceva puntualmente fronte a quanto stabilito in merito al

versamento delle mensilità (v. act. C.11, p. es. e-mail del 25 marzo 2025 di

D._____, mediante la quale veniva comunicato a B._____ SA che si sarebbero

adite le vie legali; e-mail di D._____ del 9 aprile 2025, mediante la quale si

comunicava espressamente che i solleciti non venivano rispettati; e-mail di

D._____ del 9 maggio 2025, mediante la quale si comunicava che gli impegni

presi non venivano ottemperati), nonché che, già durante il rapporto di lavoro,

essa faceva fronte solo parzialmente ai suoi obblighi contrattuali (cfr. al riguardo

sentenza del Tribunale federale 8C_78/2026 del 23 giugno 2026 consid. 6.3.2),

inoltre, B._____ SA è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dal

Presidente del Tribunale regionale E._____ a far tempo dall’8 ottobre 2025;

tuttavia fino a detta data, sebbene non sia stata sollevata opposizione al

precetto esecutivo dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione E._____ del 22

luglio 2025 (act. C.7), il ricorrente non ha chiesto la continuazione

dell’esecuzione ai sensi della LEF, violando in questo modo nuovamente il suo

obbligo di ridurre il danno,

a titolo abbondaziale, giova rilevare che eventuali trattative tra le parti, di regola,

non liberano dall'onere di adire al contempo le vie del diritto esecutivo, in quanto

non spetta al dipendente decidere se ulteriori misure volte alla realizzazione dei

crediti salariali siano promettenti o meno; spesso i debitori adempiono ai propri

obblighi di pagamento solo sotto la pressione di una richiesta di esecuzione o

di un'imminente dichiarazione di fallimento (cfr. sentenza del Tribunale d’appello

del Cantone dei Grigioni SV2 25 35 del 15 gennaio 2026 consid. 3.5, confermata

dal Tribunale federale con sentenza 8C_78/2026 del 23 giugno 2026),

E. 6 / 7 – nell'insieme, il comportamento adottato dal ricorrente non è conforme all'obbligo di ridurre il danno, poiché ha permesso alla situazione, a discapito delle proprie pretese, di protrarsi per un tempo eccessivo, – considerato quanto sopra, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, – giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato, – nell'occorrenza, la LADI non prevede spese processuali e, per conseguenza, non vanno prelevate spese, – non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

E. 7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Non vengono assegnate indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 9 luglio 2026 comunicata il 10 luglio 2026 N. d'incarto SV2 26 38 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente Parti A._____ ricorrente rappresentato da F._____ contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni convenuto Oggetto indennità per insolvenza

2 / 7 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: – il 18 dicembre 2025 la Cassa di disoccupazione dei Grigioni ha emanato una decisione nei confronti di A._____ (di seguito: ricorrente), mediante la quale ha respinto la sua richiesta di indennità per insolvenza presentata il 4 dicembre 2025 per un totale di CHF 7’860.00 (CHF 491.45 quota tredicesima [31 agosto 2024]; CHF 491.45 quota tredicesima [30 settembre 2024]; CHF 1’150.20 salario lordo e CHF 491.45 quota tredicesima [31 ottobre 2024]; CHF 4’200.00 salario lordo, CHF 491.45 quota tredicesima e CHF 544.00 quota vacanze [30 novembre 2024]), – a seguito dell’opposizione datata 7 gennaio 2026, in data 26 febbraio 2026, l’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (di seguito: convenuto) ha emanato una decisione, mediante la quale l’opposizione è stata respinta, – avverso detta decisione su opposizione, con memoriale datato 13 aprile 2026, il ricorrente ha presentato ricorso presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo, in sostanza, il rispettivo annullamento, nonché di riconoscere il suo diritto all’indennità per insolvenza, – la decisione su opposizione è impugnabile mediante ricorso giusta l’art. 56 LPGA in unione con l'art. 1 cpv. 1 LADI (RS 837.0) e compete al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito: Tribunale) in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA (v. art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100] e art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l'art. 128 cpv. 2 OADI [RS 837.02]), – la legittimazione del ricorrente, quale destinatario della decisione impugnata, è pacifica (art. 59 LPGA), – il ricorso qui in oggetto, sebbene all’indirizzo per “atti scritti” in forma elettronica errato del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, è giunto entro il termine d’impugnazione, ovvero il 13 aprile 2026 (artt. 60 cpv. 1 e 61 lett. b, 38 cpv. 4 lett. a LPGA risp. art. 39 cpv. 1 lett. a LGA; per analogia v. art. 8b cpv. 1 dell’Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento [OCE-PCPE RS 272.1]); ritenuto che, come si vedrà di seguito, il ricorso deve essere respinto, si giustifica in ogni caso entrare nel merito dello stesso,

3 / 7 – rilevato il valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00, nonché il fatto che non è prevista la composizione di cinque giudici, nel caso in esame è competente il Giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. a LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA), – litigiosa è unicamente la questione atta a stabilire se il ricorrente abbia fatto fronte all’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI, – a mente di detto disposto di legge, il dipendente, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunica di averlo surrogato nella procedura, – di norma, non viene richiesto al dipendente di avviare un’esecuzione o di intentare un’azione legale contro il datore di lavoro in corso di rapporto di lavoro; la persona assicurata è tuttavia tenuta ad adottare ulteriori misure, qualora si tratti di importi salariali notevoli e debba concretamente prevedere una perdita di salario; infatti, anche per il periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è ammissibile che la persona assicurata, senza un motivo valido, non intraprenda per un periodo prolungato azioni legali per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati, nonostante debba concretamente aspettarsi la perdita dei salari dovuti (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_820/2019 del 29 aprile 2020 consid. 4.3.1, 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1 con rinvii, 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2; Direttiva LADI II [Prassi LADI II] della Segreteria di Stato dell’economia [SECO], [stato al 1° luglio 2024], B36). – del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per tutelare le proprie pretese; per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza possa essere versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione e fallimento; in altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.3 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, entrambe con rinvii). – la persona assicurata adempie dunque il suo obbligo di ridurre il danno se risulta verosimile che, entro un termine ragionevole, ha segnalato in modo chiaro la

4 / 7 sua seria intenzione di far valere i crediti salariali (mediante solleciti scritti, precetti esecutivi, ecc.; cfr. Direttiva LADI II, B35 segg.), – una persona assicurata che è a conoscenza delle difficoltà finanziarie del proprio datore di lavoro e che ha rescisso il rapporto di lavoro ha un motivo in più per far valere immediatamente e coerentemente i propri crediti salariali arretrati in via di esecuzione e, se necessario, adendo le vie giudiziali (cfr. sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 26 4 del 23 giugno 2026 consid. 3.4), – giusta la Direttiva LADI II (B38), la cassa di disoccupazione giudica con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno intrapresi dalla persona assicurata dopo la risoluzione del contratto di lavoro, soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi, – dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la persona assicurata non può aspettare diversi mesi prima di intentare un'azione legale contro l’ex datrice di lavoro risp. adire la via d’esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2; cfr. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 25 35 del 15 gennaio 2026 consid. 3.3), – nel caso concreto, dopo lo scioglimento del contratto di lavoro (stipulato il 31 gennaio 2024 tra B._____ SA e il ricorrente) avvenuto il 30 novembre 2024, il ricorrente, a più riprese, ha sollecitato l’ex datrice di lavoro al versamento delle pretese salariali ancora pendenti (cfr. act. C.11), – con convenzione del 10 aprile 2025, è stata poi regolata formalmente la liquidazione del credito salariale del ricorrente pari a CHF 8'239.40; detta convenzione – che vale quale riconoscimento formale del debito ai sensi dell’art. 82 LEF – prevede il versamento di rate mensili per un importo minimo di CHF 1'000.00 entro il giorno 15 di ogni mese e la prima volta il 15 aprile 2025; in caso di mancato rispetto delle clausole stipulate risp. di ritardi relativi ai versamenti, la convenzione prevede espressamente la nullità della cifra 3 della stessa (“Con l’ossequio del punto sopraccitato, viene tacitata ogni e qualsiasi pretesa delle parti derivante dal rapporto di lavoro di cui al punto A, nulla escluso, né eccettuato”), nonché la possibilità per le parti di agire presso le sedi idonee (cfr. act. C.13 “CONVENZIONE”), – non essendo stato effettuato il versamento della rata mensile entro il 15 aprile 2025, venendo pertanto a cadere la cifra 3 della convenzione, il ricorrente, al più tardi da questo momento, avrebbe dovuto intentare immediatamente

5 / 7 un’esecuzione forzata oppure un’altra azione legale nei confronti dell’ex datrice di lavoro e non attendere fino al 17 luglio 2025 (cfr. act. C.6), – anche volendo ammettere, come dichiara il ricorrente, che la convenzione qui in esame gli sia stata riconsegnata firmata unicamente il 25 aprile 2025, non si può giungere ad un giudizio differente, posto che, al più tardi il 28 aprile 2025, il ricorrente sapeva che il versamento della rata mensile non era avvenuto (cfr. act. C.11 e-mail di C._____ a D._____), – in ogni caso, l’attesa di oltre sette mesi dallo scioglimento del contratto di lavoro per presentare una domanda d’esecuzione – nonostante B._____ SA abbia fatto dei pagamenti rateali – è da considerare eccessiva; ciò, in particolare, ritenuto che dopo lo scioglimento del contratto di lavoro, B._____ SA, a più riprese, non faceva puntualmente fronte a quanto stabilito in merito al versamento delle mensilità (v. act. C.11, p. es. e-mail del 25 marzo 2025 di D._____, mediante la quale veniva comunicato a B._____ SA che si sarebbero adite le vie legali; e-mail di D._____ del 9 aprile 2025, mediante la quale si comunicava espressamente che i solleciti non venivano rispettati; e-mail di D._____ del 9 maggio 2025, mediante la quale si comunicava che gli impegni presi non venivano ottemperati), nonché che, già durante il rapporto di lavoro, essa faceva fronte solo parzialmente ai suoi obblighi contrattuali (cfr. al riguardo sentenza del Tribunale federale 8C_78/2026 del 23 giugno 2026 consid. 6.3.2), – inoltre, B._____ SA è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dal Presidente del Tribunale regionale E._____ a far tempo dall’8 ottobre 2025; tuttavia fino a detta data, sebbene non sia stata sollevata opposizione al precetto esecutivo dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione E._____ del 22 luglio 2025 (act. C.7), il ricorrente non ha chiesto la continuazione dell’esecuzione ai sensi della LEF, violando in questo modo nuovamente il suo obbligo di ridurre il danno, – a titolo abbondaziale, giova rilevare che eventuali trattative tra le parti, di regola, non liberano dall'onere di adire al contempo le vie del diritto esecutivo, in quanto non spetta al dipendente decidere se ulteriori misure volte alla realizzazione dei crediti salariali siano promettenti o meno; spesso i debitori adempiono ai propri obblighi di pagamento solo sotto la pressione di una richiesta di esecuzione o di un'imminente dichiarazione di fallimento (cfr. sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 25 35 del 15 gennaio 2026 consid. 3.5, confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_78/2026 del 23 giugno 2026),

6 / 7 – nell'insieme, il comportamento adottato dal ricorrente non è conforme all'obbligo di ridurre il danno, poiché ha permesso alla situazione, a discapito delle proprie pretese, di protrarsi per un tempo eccessivo, – considerato quanto sopra, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, – giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato, – nell'occorrenza, la LADI non prevede spese processuali e, per conseguenza, non vanno prelevate spese, – non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Non vengono assegnate indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]